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Aggregarsi…. tra incombenze e opportunità….
Questo post nasce dalla navigazione in rete che ho fatto seguendo il filo logico della “aggregazione di imprese”, argomento sempre più al centro delle strategie che anche piccole e micro imprese considerano ormai nella propria visione per sopravvivere nel contesto economico e geopolitico attuale.
Raccogliendo i contenuti presenti in rete sull’argomento e cucendoli tra loro con la visione del “consulente per l’Organizzazione”, sono scaturite queste riflessioni che condivido per mettere a fuoco le possibili aree di confine tra incombenze ma anche opportunità che possono accompagnare la costruzione di una rete di impresa, prefigurando su un piano generale, un approccio virtuoso per avviarne la costruzione e lo sviluppo verso il loro successo.
Operare in rete, significa certamente perseguire obiettivi comuni con altri soggetti, più o meno conosciuti, condividendo strategie, utilizzando strutture di supporto messe a fattor comune e interconnesse tra loro ma anche armonizzare valori e culture spesso diverse tra loro, da offrire al mercato da parte di un soggetto nuovo e terzo ma rappresentativo di tutti i partecipanti.
Una rete di imprese rappresenta dunque sempre una forma organizzativa evolutiva, decisa da organizzazioni, imprese o professionisti, esistenti ed autonome che decidono di superare anche eventuali relazioni competitive preesistenti, per dar vita ad un nuovo soggetto, diverso e non necessariamente coincidente con la semplice sommatoria dei suoi componenti.
Il successo dell’aggregazione è frutto non solo di aspetti tangibili di tipo “tecnico operativo” ma anche, se non soprattutto, dalla identità trasparente assunta dal nuovo soggetto e dall’ adesione convinta da parte di tutti i suoi attori a valori condivisi, declinati e portati fin sul mercato di riferimento.
La cornice normativa sia a livello nazionale che europeo è ricca e articolata.
Tra i tanti sicuramente possibili mi sono soffermato sui punti di contatto che mi sembra di aver trovato tra:
• Lo Statuto della società europea: emesso nel 2001, prevede per questo tipo di società, l’adozione di un “modello di governance” in cui viene delineata l’opportunità della separazione tra organo di direzione e organo di vigilanza. (sistema dualistico).
• il D.Lgs. 231/2001 in tema di Responsabilità Amministrativa delle imprese:
nell’art. 6 considera situazione “esimente” sul piano giuridico l’adozione di un efficace modello organizzativo capace di prevenire i reati considerati (artt. 24 – 26) insieme all’esercizio documentato di una attività di vigilanza autonoma.• la legge 33/ 2009 rendendo applicabile quanto contenuto nell’art.3 comma 4 ter legge 5/2009 introduce in Italia il contratto di rete e orienta il processo di aggregazione finalizzata anche all’internazionalizzazione.
Considerate singolarmente ed ognuna per il proprio ambito normativo, queste norme possono risultare non del tutto sufficienti per realizzare pienamente il cambiamento culturale per l’innovazione degli approcci necessari per il successo dell’aggregazione stessa.
La loro lettura combinata, possibile peraltro solo nel tempo, può suggerire invece una visione diversa per la quale le incombenze legislative possono costituire anche delle opportunità e aggiungere ulteriore valore al processo aggregativo.
La rete di imprese, infatti, qualunque sia lo scopo di business, i confini geografici entro cui viene realizzata e gli attori che la promuovono, è e resta nel tempo e nello spazio in cui si realizza, prima di tutto una “relazione tra persone”.
Per questo motivo dovrebbe essere sempre pensata e progettata partendo proprio dall’individuazione e definizione di valori condivisi (codice etico) , al più ampio livello possibile e fin da subito perché possano essere posti alla base del modello organizzativo ritenuto più idoneo per definire obiettivi e strategie, implementare piani operativi e garantirne la trasparenza e la conformità alle norme cogenti.
Codice etico e modello organizzativo dunque dovrebbero essere considerati ben oltre l’essere elementi “esimenti” ex-post per distinguere eventualmente davanti ad un giudice la responsabilità amministrativa dell’azienda da quella dei propri dipendenti e dirigenti rispetto alla potenzialità di reati come nello spirito del D.Lgs. 231/2001.
I loro contenuti ma anche il percorso fatto insieme per arrivare alla loro definizione, forse possono prevenire e risolvere ex-ante possibili “incomprensioni e fraintendimenti” che potrebbero essere fatali se si manifestassero in corso d’opera.
E questo prescindendo dalla tipologia di business e soprattutto dalla dimensione dell’ Organizzazione, aggregazione di imprese, grandi o piccole imprese non fa differenza, come indicato da Confindustria nelle sue “Linee Guida” per l’applicazione del D.Lgs. 232/2001 si rivolge anche alle piccole imprese che invece tendono a considerare tutto questo ancora “cose da grandi”.
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Come formalizzare e gestire il Contratto di Rete
Il principio sostanziale del contratto di rete è la relazione organizzata tra le imprese: a differenza delle altre forme di aggregazione – raggruppamento di imprese, distretti, consorzi – la rete supera la logica distrettuale della territorialità, l’organizzazione gerarchica dei raggruppamenti e, rispetto al consorzio, introduce una nuova modalità di gestione del fondo patrimoniale comune.
Da un modello centralizzato si passa ad un modello tra pari (P2P) fondato sulla complementarietà tra gli attori e finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso.
I passi antecedenti alla costituzione di un rete sono:
- Scelta dei partner e dell’obiettivo (Quale progetto imprenditoriale? Quale know-how/prodotto?)
- Disegno dell’accordo (Quale fondo patrimoniale?)
- Gestione dell’accordo (Chi è l’organo comune? Come gestire uscite/nuovi ingressi?)
Il contratto di rete è un contratto formale e come tale deve rispettare determinate regole e contenere una serie di indicazioni specifiche (Legge 23 luglio 2009 n. 99):
- GENERALITA’ DELLE SINGOLE IMPRESE (il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete)
- OBIETTIVI STRATEGICI, ATTIVITA’ COMUNI ALLA RETE per il miglioramento della CAPACITA’ INNOVATIVA E DELLA COMPETITIVITA’ SUL MERCATO
- DIRITTI E OBBLIGHI DI CIASCUNO (il programma di rete contenente diritti ed obblighi di ciascuna impresa e le modalità di realizzazione dello scopo comune attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile oppure l’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile per patrimoni destinati ad uno specifico affare)
- MODALITA’ DI GESTIONE (la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso)
- ORGANO COMUNE incaricato di eseguire il contratto di rete, con poteri di rappresentanza delle singole imprese verso l’esterno “nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento”.
Tag articolo: Normativa, PMI, rete, Reti di imprese