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L’asseverazione del programma di rete
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31.3.2011 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2011 che individua i requisiti degli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale preposti ad asseverare il programma comune di rete.
Le imprese in contratto di rete interessate ad usufruire della misura agevolativa (sospensione di imposta a carattere temporaneo per l’accantonamento degli utili fino ad 1 milione di euro ad impresa, autorizzata della Commissione europea con decisione C (2010)8939 del 26 gennaio 2011), hanno l’obbligo di attenersi a due condizioni ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali:
Sebbene la circolare del 15 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate abbia chiarito che l’istituzione del fondo patrimoniale comune non costituisca elemento essenziale ai fini della sottoscrizione di un contratto di rete, esso diventa imprescindibile ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale in quanto, poiché destinato unicamente all’attuazione del programma di rete per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’aggregazione, assume rilevanza esterna nei confronti dell’Amministrazione Pubblica che deve applicare la sospensione d’imposta.
Alla condizione di istituzione del fondo patrimoniale, che interessa l’aspetto economico delle attività della rete, si aggiunge, sempre al fine di usufruire del beneficio, anche «la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto»: in altre parole, il programma comune deve essere esaminato e validato da un organismo esterno alla rete.
L’asseverazione è affidata ad
abilitati alla valutazione del programma di rete […], organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori». (decreto ministeriale 25 febbraio 2011);
Fin qui i fatti, o meglio, la normativa ad oggi in essere.
Volendo leggere tra le righe e andare oltre la prassi da seguire, viene da pensare al ruolo che nel tempo potrebbe assumere l’introduzione del concetto di asseverazione all’interno di un contesto normativo in continua evoluzione, e cioè, laddove la rete non ha soggettività giuridica e tributaria, e la nomina di un organo comune è definito elemento accessorio e non obbligatorio nella sottoscrizione di un contratto di rete, le imprese aggregate in rete possono trovare nell’applicazione del concetto di “asseverazione del programma” quella rilevanza esterna autorevole (per la legittimità dei soggetti a cui è demandata l’asseverazione) nei confronti di terzi. Diversamente, in mancanza di un organo comune con funzione di governance interna e soprattutto di rappresentanza esterna, e in assenza di soggettività giuridica, quale sarebbe il biglietto da visita della rete?
In altre parole, l’introduzione del concetto di verifica dei requisiti propri dell’aggregazione in rete da parte di un organismo esterno alla rete stessa costituisce un primo passo verso la probabile formalizzazione di una attività che potrebbe diventare necessaria nei fatti – ancorché non obbligatoria dalla normativa – se assumerà la valenza di elemento distintivo della serietà di una rete rispetto ad un’altra, arrivando a rappresentare un vero e proprio “certificato di garanzia” rispetto alla solidità delle imprese in gioco e soprattutto alla validità delle prospettive di sviluppo dei loro progetti in comune.
L’asseverazione potrebbe risultare utile, ad esempio, nei confronti del sistema creditizio dove ad oggi non esiste un criterio chiaro e comune di valutazione della solidità di una rete di imprese.
©RIPRODUZIONE RISERVATATag articolo: fiscalità , Reti di imprese